Scuola Specializzazione Psicoterapia

 

Regolamento della Scuola di Specializzazione del CIPA SCARICA REGOLAMENTO


Norme per l'assunzione della qualità di socio analista per i diplomati alla scuola di psicotepia del CIPA SCARICA NORME



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DEL CIPA


La Scuola di Specializzazione è diretta alla formazione di psicoterapeuti di indirizzo junghiano mediante l’organizzazione di corsi post-universitari in conformità alle norme di cui all’Art.17 comma 96 della legge 15 Maggio 1997, N.127, e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell’Università in data 11 Dicembre 1998 N. 509, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 15 febbraio 1999, e svolge la propria attività didattica e formativa secondo le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 1. ACCESSO ALLA FORMAZIONE

1.1. Requisiti Soggettivi.
Possono accedere alla Scuola di specializzazione del CIPA coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • un’età non inferiore a ventiquattro anni;

  • la laurea in medicina o in psicologia e l'iscrizione ai rispettivi albi, o ogni altro titolo che in base alla legislazione vigente all'atto della presentazione della domanda consenta di accedere alle scuole di specializzazione in psicoterapia. I laureati non abilitati all'esercizio della professione possono essere ammessi a condizione che il titolo di abilitazione sia conseguito nella prima sessione utile successiva all'inizio effettivo del corso;

  • un'effettiva motivazione alla formazione junghiana, attitudine alla professione di psicoterapeuta, assenza di evidenti psicopatologie.


1.2. Richiesta di iscrizione.
Il Consiglio Nazionale dei Docenti delega le sezioni locali del Consiglio dei Docenti ad espletare le seguenti funzioni:

  • ricevere la domanda dell'aspirante allievo e verificarne il possesso dei requisiti di cui all' Art.1.1; la domanda deve essere presentata al Direttore della sede locale della Scuola, allegando i documenti comprovanti l'esistenza dei suddetti requisiti, un curriculum formativo e professionale ed una breve autopresentazione;

  • nominare i quattro membri della Commissione di selezione di cui all'Art. 1.3;

  • deliberare sull'ammissione degli aspiranti allievi che abbiano ottenuto il parere favorevole di almeno tre dei quattro membri della suddetta Commissione;

  • comunicare l'esito dei colloqui all'interessato.


Qualora il numero degli aspiranti allievi sia superiore al numero dei posti disponibili fissato anno per anno, per ciascuna sede verrà formata una graduatoria secondo la data di presentazione delle domande o, quando ciò non fosse possibile, per estrazione a sorte. Gli esclusi avranno diritto di precedenza per l'ammissione ai corsi dell'anno successivo.
L’avvenuta ammissione o non ammissione è comunicata dal Direttore della sezione locale del Consiglio dei Docenti. Nella comunicazione sarà indicata la data di decorrenza dell’ammissione che, ai sensi dell' Art. 5.1 del presente Regolamento, costituisce anche la data di riferimento per l’eventuale esclusione per decadenza dell’allievo.
Contestualmente all'iscrizione l’allievo dovrà approvare espressamente il presente Regolamento.

1.3. Modalità di Selezione.
L’ammissione dell’aspirante allievo è valutata da una Commissione di Selezione nominata appositamente per ogni singolo candidato dalla sezione locale del Consiglio dei Docenti; è composta da quattro membri estratti a sorte dall’elenco dei soci analisti dell'Istituto locale del CIPA, con anzianità di almeno cinque anni e abilitati alla
docenza.
Non può far parte della Commissione il socio analista con cui l’aspirante allievo stia eventualmente svolgendo un'analisi personale.
Il candidato deve effettuare almeno due colloqui con ogni membro della Commissione.
Al termine dei colloqui ciascun membro della Commissione invierà alla sezione locale del Consiglio dei Docenti una relazione sintetica sui requisiti psicologici e attitudinali del candidato previsti dall’articolo 1.1.
E' data facoltà al Consiglio dei Docenti, nel caso in cui vi siano due pareri favorevoli e due contrari, di invitare i quattro membri della Commissione di selezione a riunirsi per rivalutare i giudizi precedentemente espressi.

ART. 2. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA.

La Scuola di specializzazione organizza la propria attività presso i tre Istituti del CIPA riconosciuti dal MIUR. Il Direttore della Scuola è nominato dal Comitato Direttivo nazionale del CIPA. Gli organi della Scuola sono il Consiglio nazionale dei Docenti, il Comitato Scientifico nazionale e i Docenti.

2.1. Il Consiglio dei Docenti
Il Consiglio nazionale dei Docenti è composto dai membri delle tre sezioni del Consiglio stesso operanti presso ciascun Istituto.
Le sezioni locali sono composte dal Segretario d’Istituto, con funzione di Direttore, dal Vicedirettore e da sei membri, tutti eletti dall’Assemblea d’Istituto.
Del Consiglio possono far parte coloro che sono abilitati alla docenza sulla base dell'art. 4.3 dello Statuto del CIPA. Tutti i membri rimangono in carica per due anni e possono essere rieletti per un secondo mandato.
Il Consiglio Nazionale dei Docenti e le sezioni locali del Consiglio dei Docenti deliberano a maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto del Direttore nazionale ovvero del Direttore della sezione locale.
Il Consiglio nazionale dei Docenti ha il compito di coordinare e collegare l’attività didattica svolta presso le tre sedi della Scuola, individuare le linee generali della programmazione didattica, curare la formazione dei docenti, fissare ogni anno, per l'anno accademico successivo, il numero massimo di allievi per ogni sede della Scuola.
Ogni sezione locale del Consiglio è convocata e presieduta dal suo Direttore almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri. I Vicedirettori delle sezioni locali del Consiglio dei Docenti sono incaricati di rendere esecutive le delibere del Consiglio.
In particolare ciascuna sezione locale del Consiglio dei Docenti:

  • predispone, tenuto conto delle proposte dei docenti interni ed esterni e degli analisti abilitati alla docenza, i programmi didattici della Scuola (corsi curricolari, corsi integrativi, seminari, gruppi di studio, gruppi di casistica clinica) almeno quattro mesi prima di ciascun anno accademico e nomina i relativi docenti, eventualmente incaricando, per alcuni corsi, docenti esterni qualificati;

  • presenta agli allievi della Scuola di Specializzazione, all’inizio di ciascun anno accademico, i docenti dei corsi e i relativi programmi;

  • si riunisce periodicamente con i docenti per prendere visione dall’attività svolta dagli stessi e dagli allievi;

  • cura la pubblicazione, a uso interno, del Sommario delle attività di formazione (corsi, seminari, ecc.) svolte durante l’anno precedente e di quelle programmate per il successivo anno accademico;

  • predispone, per ciascun allievo, un libretto di formazione su cui registrare l'attività di formazione personale, il tirocinio clinico, la frequenza ai corsi e gli esami sostenuti, annuali e finali;

  • delibera, alle condizioni e nei modi previsti dall'Art. 5, sull'esclusione o sulla decadenza degli allievi;

  • fissa le date delle sessioni d'esame, delle sessioni di discussione della tesi teorica e delle sessioni di discussione della dissertazione finale (almeno due per ogni anno accademico) e nomina le commissioni relative che, nel caso della tesi clinica finale, saranno presiedute dal Direttore o un suo delegato;

  • rilascia il diploma di Psicoterapeuta ad orientamento junghiano;

  • tiene aggiornati i curricula dei docenti, predisponendo una scheda specifica;

  • invia al Comitato Scientifico, al termine di ogni anno accademico, una relazione sull'attività scientifica e didattica svolta e un programma per l'anno successivo.


2.2. Il Comitato scientifico nazionale
Il Comitato scientifico è composto da quattro membri di cui tre nominati da ciascuna Commissione Scientifica di Istituto del CIPA tra i propri membri, e uno nominato dal Comitato Direttivo del CIPA tra i docenti universitari delle materie della Scuola, che non abbia funzioni di docenza nella Scuola di specializzazione.

Il Comitato scientifico:

  • esprime un parere preventivo sulle convenzioni tra le sezioni locali della Scuola e le strutture pubbliche o private scelte per i tirocini clinici;

  • riceve al termine di ogni anno, da ciascuna sezione del Consiglio dei Docenti, una relazione sull'attività scientifica e didattica svolta e sui programmi per l'anno successivo e formula le proprie osservazioni in merito;

  • invia ogni anno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica una relazione illustrativa delle suddette attività e programmi.


2.3. I Docenti della Scuola
I docenti della Scuola vengono nominati dalle sezioni locali del Consiglio dei Docenti tra i soci del CIPA abilitati alla docenza, secondo quanto disposto dall’Art.4.3 dello Statuto, tra professionisti psicoterapeuti di riconosciuta esperienza e tra docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione. L’ammontare,
i termini e le modalità di pagamento dei compensi dei docenti sono fissati dal Segretario di Istituto, di concerto con il Tesoriere.

ART.3. QUOTE DI ISCRIZIONE
Ogni allievo è tenuto al pagamento della quota di iscrizione annuale alla Scuola di Specializzazione. L’ammontare della quota per ciascuna sede è fissata dall’Assemblea Generale, su proposta del Comitato Direttivo.

ART. 4. ORDINAMENTO DIDATTICO

4.1. Generalità
La Scuola di Specializzazione ha durata quadriennale e prevede una formazione teorica e pratica non inferiore alle 500 ore annue.
In particolare:

  • lo svolgimento di almeno 200 ore di analisi personale da effettuarsi di regola con soci analisti del CIPA abilitati ai sensi dell’art. 4.2 dello Statuto; la Sezione locale del Consiglio dei Docenti considererà valide nel computo delle 200 ore anche le ore d’analisi svolte anteriormente all’ammissione alla Scuola (e debitamente certificate) con un analista del CIPA abilitato; potrà inoltre, con propria non sindacabile valutazione, considerare valide le ore d'analisi svolte anteriormente all'ammissione alla Scuola (e debitamente certificate) con analista di altra associazione riconosciuta dalla IAAP, ovvero con un analista di altra associazione comunque riconosciuta da organismi analitici internazionali; là ove si tratti di associazioni diverse dal CIPA, alle ore d'analisi validate, dovranno seguire in ogni caso almeno 100 ore effettuate con un analista del CIPA abilitato come sopra; sempre ai fini del computo delle duecento ore il Consiglio dei Docenti non prenderà in considerazione percorsi analitici svolti con più di due analisti; l’analista con cui viene effettuata l'analisi all'interno del Corso, è tenuto a comunicare alla competente sezione locale del Consiglio dei docenti la data di inizio dell’analisi e la sua eventuale interruzione; sarà inoltre cura degli analisti esercitare una particolare attenzione volta ad evitare di frequentare, al di fuori del setting, gli allievi che sono con loro in analisi;

  • lo svolgimento di supervisioni di casi clinici per un totale di 120 ore con tre soci analisti del CIPA, abilitati ai sensi dell'art.4.2 dello Statuto; ciascuna supervisione non potrà essere inferiore a 40 ore; è data facoltà all'allievo di sostituire una supervisione con la frequenza, per non meno di 40 ore, ad uno o più gruppi di supervisione clinica coordinati da soci analisti del CIPA, abilitati ai sensi dell'art.4.2 dello Statuto;

  • la frequenza obbligatoria (almeno il 75% delle ore complessive) ai corsi delle materie di insegnamento e alle attività seminariali per un totale annuo non inferiore a 270 ore;

  • lo svolgimento di un tirocinio clinico in strutture pubbliche o private convenzionate con la Scuola di specializzazione del CIPA di almeno 150 ore annue;

  • il superamento degli esami relativi alle 15 materie previste nella formazione teorica;

  • l'elaborazione e la discussione di una tesi teorica da effettuarsi nell’arco dell’intero corso, sotto la supervisione di un relatore scelto dall'allievo tra i docenti della Scuola;

  • l'elaborazione e la discussione di una dissertazione clinica finale, sotto la supervisione di un relatore scelto dall'allievo tra i soci analisti abilitati a svolgere le analisi di supervisione.


4.2 Insegnamenti teorici impartiti.
? Elementi di psicologia generale
? Psichiatria, psicopatologia e diagnostica clinica
? Psicodiagnostica
? Teoria delle nevrosi e delle psicosi
? Storia della psicologia dinamica e indirizzi teorici della psicoterapia
? Strutture e funzioni della psiche secondo la Psicologia Analitica (I annualità)
? Strutture e funzioni della psiche secondo la Psicologia Analitica (II annualità)
? Psicologia e psicodinamica dell’età evolutiva: indirizzi generali
? Psicologia e Psicodinamica dell’età evolutiva secondo la Psicologia analitica
? Psicologia del mito, del folklore e dei fenomeni religiosi
? Psicologia del sogno
? Teoria e tecniche interpretative delle produzioni inconsce non oniriche
? Pratica della Psicologia Analitica
? Psicologia delle dinamiche di gruppo
? Il processo di individuazione e i suoi simboli.

4.3. Rilascio del diploma
Il diploma attestante l'acquisizione del titolo di Psicoterapeuta ad orientamento junghiano è rilasciato dalla sezione locale del Consiglio dei Docenti all’allievo che abbia prodotto la seguente documentazione:

  • certificato delle ore di analisi svolte rilasciato dal o dagli analisti;

  • certificato di ciascun supervisore, individuale o di gruppo, attestante il numero delle ore di supervisione svolte dall'allievo ed una positiva valutazione delle sue capacità;

  • certificato della segreteria attestante il superamento dei 15 esami;

  • certificati attestanti lo svolgimento del tirocinio clinico per ognuna delle quattro annualità;

  • attestazione dell'avvenuta discussione della tesi teorica e della tesi clinica;

  • ricevuta del pagamento delle quote.


ART. 5. DECADENZA ED ESCLUSIONE DELL'ALLIEVO

5.1. L'allievo che, trascorsi dieci anni dalla data di ammissione alla Scuola, non abbia completato le attività di formazione teorica e pratica previste dal presente Regolamento, decade automaticamente dalla qualità di allievo. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio dei Docenti della sezione locale della Scuola e comunicata dal Direttore
all'interessato.

5.2. La qualità di allievo della Scuola di specializzazione del CIPA si perde:

  • per dimissioni da comunicarsi al Direttore del Consiglio dei Docenti della sezione locale della Scuola;

  • per esclusione in caso di violazioni deontologiche o disciplinari, o comportamento comunque in contrasto con lo spirito, gli scopi o le norme della Scuola. Gli allievi che si attribuiscano indebitamente il titolo di psicoterapeuta ad orientamento junghiano o di analista del CIPA sono passibili di esclusione.


L'esclusione è decisa dalla sezione locale del Consiglio dei Docenti a maggioranza di cinque ottavi dei suoi membri, previo accertamento dei fatti, e comunicata all'interessato dal Direttore della Scuola.
L’allievo dimissionario o escluso non ha diritto ad alcun rimborso delle quote di iscrizione versate alla Scuola.

5.3. La qualità di allievo si perde, inoltre, per morosità nel versamento della quota diiscrizione alla Scuola che perduri da almeno sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, previo sollecito del Direttore della sezione locale del Consiglio dei Docenti a versare quanto dovuto entro e non oltre trenta giorni. L’esclusione è dichiarata dal Consiglio dei Docenti della sezione locale della Scuola. L'allievo moroso può tuttavia chiedere, entro il suddetto termine di trenta giorni, con domanda indirizzata al Direttore della sezione locale del Consiglio dei Docenti, una dilazione del pagamento per gravi e comprovati motivi. Tale dilazione è deliberata a maggioranza dalla sezione locale del Consiglio dei Docenti e non potrà essere concessa più di due volte nell'intero corso della formazione.

5.4. La qualità di allievo si perde infine qualora, emergendo fondati dubbi sulle possibilità di conseguire adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica, o su proposta motivata di almeno due dei supervisori dell'allievo, il Consiglio dei Docenti della sezione locale della Scuola ne decida l’esclusione. Il Consiglio delibera a maggioranza di cinque ottavi dei suoi membri sentito l'allievo e, se lo si ritenga opportuno, anche l'analista con cui l'allievo sta svolgendo l’analisi.

ART. 6. RAPPRESENTANTI DEGLI ALLIEVI

E’ data facoltà agli allievi di ciascuna sezione locale della Scuola di eleggere due rappresentanti, incaricati di portare all’attenzione del Consiglio dei Docenti eventuali problemi relativi allo svolgimento della formazione, nonché di collaborare con la Commissione Scientifica di Istituto per la programmazione di attività culturali, scientifiche e di ricerca attinenti all’iter formativo. I rappresentanti degli allievi, eletti a maggioranza semplice dagli interessati, durano in carica per un biennio e possono essere rieletti consecutivamente solo per un altro biennio